AGENZIA delle ENTRATE

CIRCOLARE N. 15/E

Oggetto: Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettiviAgenzia delle Entrate

L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevede al comma 1 che “A
decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano
elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai
corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati
dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo
comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972”. Lo stesso articolo stabilisce che le predette
disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari
superiore ad euro 400.000” e che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in
ragione della tipologia di attività esercitata”.
Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che “5. La memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento
dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696.”
In via generale, quindi, dal 1° gennaio 2020, o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con
volume d’affari superiore a 400.000 euro (cfr. la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 per i
criteri di determinazione del VA), tutti coloro che effettuano operazioni di “commercio al
minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a
richiesta del cliente (cfr. articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), assolvono all’obbligo
di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli
stessi.
In fase di prima applicazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze
del 10 maggio 2019 sono stati stabiliti specifici esoneri dagli adempimenti di cui all’articolo
2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Da ultimo, l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd.
“Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019,
che sostituisce il comma 6-ter del citato articolo 2, prevede che “I dati relativi ai corrispettivi
giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro
dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi
di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1,
decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e
dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano
in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione
dell’imposta sul valore aggiunto”.
Al riguardo, la disposizione in argomento fornisce risposta alle potenziali difficoltà in
sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri.
In particolare, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la
disposizione prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti
soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di
assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più
ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione). A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. In tale
evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di
memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero
tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696).
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in
ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della
ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre
fermo l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari Nel primo semestre
di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 i soggetti
passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore
telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli
Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente